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ETICHETTATURA ALIMENTI - Attenzione è in vigore la disciplina sanzionatoria (D.lgs 15 dicembre 2017, n. 231)

Da Marzo 2018 è entrato in vigore il D.lgs n. 231 del 15.12.17 (link) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Le violazioni sono molteplici così come sono molteplici gli articoli del REG CE 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari.

Novità del decreto è l’applicazione di sanzioni anche per quanto riguarda l’indicazione dei valori nutrizionali divenuta obbligatoria proprio con l’entrata in vigore del REG CE 1169/2011. Infatti all’articolo 15 del D.lgs 231/2017 si indicano le sanzioni per la

...violazione delle disposizioni relative a modalita' di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento...

Va da se che se un produttore non rispetta il REG CE 1169/2011 relativamente a modalità di indicazione (quali valori vanno indicati e come), espressione (unità di misura..) o presentazione (carattere, posizione ecc..), per i quali il regolamento su citato da specifiche indicazioni, commette violazione ed è sanzionabile.

Più difficile è capire la violazione nel contenuto (i valori indicati corrispondono al vero?). Infatti sia il REG CE 1169/2011 che il D.lgs 231/2017 non indicano valori di tolleranza entro i quali uno non è sanzionabile. In aiuto possono intervenire le LINEE GUIDA SULLE TOLLERANZE ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI CONTROLLO UFFICIALE, del Ministero della Salute e pubblicate il 16 Giugno 2016 (link), dove sono citati sia i valori di tolleranza massima e minima dai quali i valori indicati si possono discostare rispetto ai reali, sia gli arrotondamenti da poter applicare ai valori da indicare in etichetta. Pertanto un valore indicato in etichetta che si dovesse discostare oltre i limiti massimi indicati è sanzionabile, in quanto trarrebbe il consumatore in inganno circa il valore nutrizionale dell’alimento in questione.

In effetti nel REG CE 1169/2011 all’art. 31 comma 4 cita

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Quindi il fabbricante deve stabilire i valori medi. Tali valori si ricavano da indagini ed analisi seguite più volte sullo stesso alimento prodotto tenendo conto della variabilità delle materie prime, delle stagioni e della durata commerciale dell’alimento. Infatti le indicazioni nutrizionali devono essere tali da non discostarsi dai valori massimi di tolleranza consentiti fino alla scadenza del prodotto stesso.

Il Laboratorio TINTI esegue analisi dei componenti nutrizionali principali degli alimenti, ma attenzione ricordatevi che non basta analizzare una volta un prodotto è sempre meglio valutare i suoi valori su una media di più valori che tengano conto della variabilità dell’alimento sia in fase di produzione che di conservazione.

Laboratorio Tinti

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